1. Il Patriziato di Losone istituisce un’Azienda forestale nella forma dell’unità  amministrativa non autonoma.

2. L’Azienda ha i seguenti compiti:

  a) l’esecuzione e la manutenzione delle opere forestali eseguite dal Patriziato
  b) la manutenzione ed il miglioramento degli altri beni patriziali
  c) l’esecuzione di opere per il Comune ed altri enti pubblici
  d) lavori o forniture per conto di terzi
  e) promuovere altre forme di sviluppo della propria attività legate alla filiera del legno anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati.

 

3. L’Azienda riprende l’attività già svolta in precedenza,  e assume il bilancio al 31 dicembre 2008.

4. Gli eventuali utili, dedotti gli ammortamenti, saranno utilizzati con i seguenti criteri:

  a) assicurare la liquidità necessaria allo svolgimento dell’attività aziendale
  b) permettere una pianificazione economica/finanziaria mediante l’accumulo ponderato di riserve di capitali
  c) permettere l’esecuzione di nuovi investimenti in infrastrutture, mezzi, macchinari o altro a favore del continuo sviluppo dall’attività aziendale
  d) partecipare/finanziare progetti che abbiano delle ricadute dirette o indirette sull’attività aziendale
  e) partecipare/finanziare società o altre entità che promuovano o realizzino progetti con delle ricadute dirette o indirette sull’attività aziendale
  f) adempiere ai compiti indicati dall’art. 7 della Legge Organica Patriziale
  g) promuovere ed eseguire progetti d’interesse pubblico
  h) collaborare con il Comune o altre entità nella promozione ed esecuzione di progetti d’interesse pubblico.

 

5. L’Azienda è diretta da una Commissione amministrativa, di tre membri e di due supplenti, nominata dall’Ufficio patriziale. La commissione resta in carica quattro anni ed il suo mandato scade con le elezioni patriziali. I suoi membri sono sempre rieleggibili. La Commissione detiene unicamente competenze consultive ed è formalmente sottoposta al controllo degli organi patriziali”

6. La Commissione amministrativa ha i seguenti compiti:

  a) dopo la nomina da parte dell’Ufficio patriziale si riunisce e nomina a sua volta un presidente ed un vice-presidente
  b) provvede al buon funzionamento dell’Azienda nell’ambito di quanto previsto all’art. 2
  c) preavvisa la stipulazione di contratti e convenzioni validi fino alla scadenza del suo mandato quadriennale
  d) preavvisa l’assunzione del personale necessario
  e) organizza l’attività dell’Azienda in stretta collaborazione con l’ispettorato forestale di circondario e l’Ufficio patriziale
  f) allestisce il preventivo ed il consuntivo di ogni anno
  g) previa autorizzazione dell’Ufficio patriziale, rappresenta l’Azienda di fronte a terzi ed in giudizio.

 

6a. Il rapporto d’impiego del personale è regolato in funzione del Contratto Collettivo di Lavoro di categoria e sulla base di quanto previsto dal Codice delle Obbligazioni. I dipendenti hanno inoltre diritto all’indennità per economia domestica parimenti a quanto definito dall’ordinamento sul personale dello Stato del Cantone Ticino.

7. L’attività dell’Azienda è sottoposta al controllo dell’Assemblea patriziale. L’Assemblea approva il preventivo, discute il programma d’attività da presentare con il preventivo, approva i conti consuntivi, autorizza le spese non preventivate e che non rientrano nelle competenze dell’Ufficio patriziale.

8. Le questioni non espressamente attribuite alla Commissione amministrativa sono decise dagli organi del Patriziato: Assemblea ed Ufficio patriziale secondo i rispettivi attributi.

10. Per la Commissione amministrativa sono stabiliti i seguenti onorari annui:

  a) presidente Fr.  2'000.-
  b) vice-presidente  Fr.  1'500.-
  c) membro Fr.  1'500.-

I membri della Commissione ricevono il rimborso delle spese vive sostenute per la propria mansione.

Il presente regolamento è stato approvato dall'assemblea il 17 dicembre 2009 e ratificato dalle autorità cantonali il 2 febbraio 2010.